Considerato che lungo le strade comunali sono presenti piante, fronde e arbusti che impediscono all’utenza di vedere alle distanze utili la caduta di alberi o rami venga ad intralciare il transito sulle strade stesse;
- Ritenuto pertanto opportuno che i legittimi proprietari dei fondi prospicienti le strade comunali provvedano alla messa in sicurezza dei cigli stradali;
- Visto il D.lgs 267/2000 – art. 50;
- Visto l’art. 29 del Codice della strada che prevede che i proprietari di terreni confinanti con le strade qualora lungo il confine della strada vi siano siepi o piante, hanno l’obbligo di far si che i rami e le siepi non invadano la strada stessa e non impediscano all’utenza di vedere dalle distanze utili;
Visto l'ordinanza Sindacale n. 4/2017 prot. 688 a tutela della pubblica incolumità per la cura e manutenzione del verde privato.
ORDINA a tutti i proprietari confinanti con le strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico del Comune di Faloppio di provvedere a:
1) rimuovere immediatamente alberi, ramaglie, terriccio e sassi, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intempeie o per qualsiasi altra natura.
2)Abbattere eventuali piante percolose che minacciano di cadere sulla sede stradale perchè secche, aggredite da edera, protese o piegate verso la strada, o per qualsiasi altra causa.
3) Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il confine stradale, ovverpo interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade.
4) Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il confine stradale, nascondono la segnaletica o ne limitano la leggibilità ovvero diminuiscono o impediscono l'illuminazione delle strade.
5)Potare le siepi radicate sui propri fondi che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante.
6) Potare gli alberi che possono provocare danni e interruzioni alle linee elettriche e telefoniche.
7) Pulire e manutenere i fossi della vegetazione e da ogni residuo di coltivazione che impedisc il regolare deflusso delle acque.
8) Conservare una fascia di rispetto di 2 metri dal sedime stradale durante le operazioni di aratura ed altre attività di coltivazione similari.
Documenti
- Ordinanza n. 4